- L’amministrazione finanziaria – in linea con il principio già espresso nella risposta n. 536/2021 – ha confermato l’autonoma rilevanza ai fini IVA della cessione di un magazzino esistente in Italia, nell’ambito di un’operazione di cessione d’azienda che coinvolge due soggetti extra-UE ed avente ad oggetto un complesso aziendale situato nel Paese del cedente.
- Infatti, la norma unionale – che concede la facoltà di prevedere l’irrilevanza IVA delle operazioni straordinarie, tra cui rientra la cessione d’azienda – richiede che il complesso aziendale sia situato nel territorio di uno Stato membro e che tale Stato abbia optato per l’introduzione del regime di esclusione da IVA.
- Nel caso in esame, una società extra-UE intende cedere ad un altro soggetto extra-UE un ramo d’azienda situato nel paese del cedente, che comprende magazzino in Italia.
- Secondo l’Agenzia delle Entrate, poiché gli unici beni esistenti in Italia inclusi nell’azienda trasferita sono delle rimanenze di magazzino e (ii) nessuna delle due società coinvolte ha una stabile organizzazione in Italia (che potrebbe consentire di attrarre i beni in questione nel regime d’impresa), non è individuabile, in Italia, la sussistenza di un complesso aziendale.
- Per questo motivo, secondo l’Agenzia, non si può ritenere applicabile il regime di neutralità e la cessione del magazzino si qualifica come cessione di beni, soggetta ad IVA.
Buongiorno.
Avremmo la seguente domanda: Dobbiamo acquistare merce all’interno di un magazzino iva da societa’ con partita iva comunitaria ,ma non italiana. Materiale gia’ sdoganato ed in libera pratica.
Possiamo acquistare questo materiale franco deposito in esenzione iva emettendo una autofattura?
Se si quale articolo dobbiamo inserire sulla documentazione ed autofattura?
Grazie
Cordiali saluti
Enzo Conti