• L’amministrazione finanziaria – in linea con il principio già espresso nella risposta n. 536/2021 – ha confermato l’autonoma rilevanza ai fini IVA della cessione di un magazzino esistente in Italia, nell’ambito di un’operazione di cessione d’azienda che coinvolge due soggetti extra-UE ed avente ad oggetto un complesso aziendale situato nel Paese del cedente.
  • Infatti, la norma unionale – che concede la facoltà di prevedere l’irrilevanza IVA delle operazioni straordinarie, tra cui rientra la cessione d’azienda – richiede che il complesso aziendale sia situato nel territorio di uno Stato membro e che tale Stato abbia optato per l’introduzione del regime di esclusione da IVA.

 

  • Nel caso in esame, una società extra-UE intende cedere ad un altro soggetto extra-UE un ramo d’azienda situato nel paese del cedente, che comprende magazzino in Italia.
  • Secondo l’Agenzia delle Entrate, poiché gli unici beni esistenti in Italia inclusi nell’azienda trasferita sono delle rimanenze di magazzino e (ii) nessuna delle due società coinvolte ha una stabile organizzazione in Italia (che potrebbe consentire di attrarre i beni in questione nel regime d’impresa), non è individuabile, in Italia, la sussistenza di un complesso aziendale.
  • Per questo motivo, secondo l’Agenzia, non si può ritenere applicabile il regime di neutralità e la cessione del magazzino si qualifica come cessione di beni, soggetta ad IVA.
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