LA FATTISPECIE

Con l’Interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate si è espressa, per la prima volta, con riferimento alle conseguenze ai fini IVA in caso di partecipazione di una stabile organizzazione (S.O.) in Italia nell’effettuazione di un’operazione intracomunitaria.

In particolare, la fattispecie riguarda la cessione di beni da parte di una società tedesca (Alfa) nei confronti di una società italiana (Beta), mediante l’intervento di una propria S.O. italiana (Alfa Italia).

Quest’ultima, dotata di risorse umane e materiali proprie, è infatti incaricata della negoziazione e della conclusione dei contratti nonché di alcune attività di pre e post vendita.

Il prodotto oggetto della cessione viene spedito direttamente da Alfa al cliente finale italiano ed il trasporto è effettuato da Beta, prelevando il bene direttamente dal magazzino di Alfa in Germania, oppure a cura della casa madre Alfa, senza transito dal magazzino di Alfa Italia.

La società istante si è, quindi, interrogata in merito alla corretta individuazione del debitore d’imposta nell’acquisto intracomunitario.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, richiamando gli art. 192-bis della direttiva IVA e art. 53 del Regolamento n. 282/2011, chiarisce che il debitore d’imposta di un’operazione territorialmente rilevante in Italia è da individuarsi nella S.O. del soggetto non residente qualora:

1. la S.O. sia caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche per consentirle di effettuare la fornitura di beni e servizi in cui interviene;

2. la S.O. sia effettivamente intervenuta in una prestazione di servizi o di beni;

3. le risorse tecniche e umane della S.O. siano utilizzate per operazioni inerenti all’adempimento della prestazione imponibile.

Pertanto, conclude l’Agenzia, sussistendo tali condizioni, la S.O. deve effettuare un acquisto intracomunitario nei confronti della casa madre
e adempiere agli obblighi di imposta mediante il meccanismo del reverse charge. Successivamente, la S.O. deve effettuare una cessione domestica nei confronti dell’acquirente finale nazionale, applicando l’imposta in rivalsa.

Le conclusioni dell’Amministrazione finanziaria sono in contrasto con la posizione presa dalla stessa nei quesiti posti al Comitato IVA, di cui
al Working Paper n. 857 del 2015, secondo cui le disposizioni del summenzionato art. 192-bis per l’individuazione del debitore d’imposta non sono applicabili nell’ipotesi di acquisto intra-comunitario di beni, anche in caso di intervento di una stabile organizzazione.

Infatti, essendo l’art. 192-bis circoscritto alle sole cessione di beni e prestazioni di servizi e non anche agli acquisti intracomunitari, in tali casi l’imposta dovrebbe essere assolta direttamente dal cessionario finale, mediante il meccanismo del reverse charge.

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