LA FATTISPECIE

L’Agenzia delle Entrate, in data 20 febbraio 2023, ha pubblicato il principio di diritto n.5 al fine di definire la qualificazione fiscale dei compensi per l’uso o la concessione in uso di software.

L’art. 23, comma 2, lettera c), del TUIR, stabilisce che i compensi percepiti per l’utilizzo di opere dell’ingegno si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti ivi residenti o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Ciò premesso, l’art. 25 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che i compensi così come sopra definiti, corrisposti a soggetti non residenti, sono tassati tramite applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura pari al 30%.

Dal punto di vista della disciplina convenzionale, l’art. 12 dei trattati contro le doppie imposizioni tipicamente include tra le royalties anche i compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.

PRINCIPIO DI DIRITTO N. 5/2023

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ricorda (i) che il commentario all’art. 12 del Modello OCSE chiarisce (paragrafo 12.2) che la qualificazione fiscale dei compensi relativi ad operazioni aventi come oggetto i software dipende dalla natura dei diritti che il cessionario acquisisce e (ii) che i pagamenti effettuati per l’acquisizione dei diritti parziali sul diritto d’autore rappresentano un canone qualora, in assenza di un corrispettivo, l’utilizzo del programma costituisca una violazione del diritto d’autore.

L’agenzia delle Entrate conclude infine che “tenuto conto dell’ordinamento italiano e dei chiarimenti resi nel Commentario al Modello OCSE, si ritiene, quindi, che i compensi corrisposti per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire il programma, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d’autore, vengano regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, dalla pertinente norma del Trattato”.

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