Con la risposta n. 732/2021, l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che il regime di esclusione previsto dall’art. 8 co. 5 lett. b del D.M. 3 agosto 2017 per le plusvalenze derivanti da conferimento d’azienda (o di ramo d’azienda) si applica anche alle operazioni di conferimento di partecipazioni con l’effetto che le relative plusvalenze non rilevano ai fini del calcolo della base ACE.