LA FATTISPECIE

La società Alfa S.r.l. costituita per la costruzione e gestione di un parcheggio, alla data del 31 dicembre 2018 evidenziava perdite fiscali ed eccedenze ACE riportabili, mentre non presentava eccedenze di interessi passivi.

In data 15 maggio 2019 le quote rappresentanti il 100% del capitale sociale della società sono state trasferite a Beta, che è divenuto il nuovo socio unico della società Alfa S.r.l..

Mentre fino al 15 maggio 2019 la gestione del parcheggio avveniva direttamente a cura della società istante, in data 15 maggio 2019 la società Alfa affidava ad una società specializzata del settore, la Gamma S.p.A., la gestione del parcheggio tramite un contratto di affitto d’azienda.

L’istante chiede, se la concessione in affitto dell’attività piuttosto che l’esercizio diretto dell’attività possa essere intesa modifica dell’attività principale esercitata che, ai sensi dell’art. 84, comma 3, precluderebbe il riporto delle perdite fiscali maturate fino al 31 dicembre 2018.

Si evidenzia che la società, anche se supera i test di vitalità, non può beneficiare della causa di esclusione prevista dalla lettera b) dell’art. 84 comma 3, considerato che nel biennio precedente al trasferimento non ha avuto mai un numero di dipendenti inferiore a 10 unità.

RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento al caso di specie, l’attività resta circoscritta a quella da sempre costituente l’oggetto sociale; non vi è un cambio di attività rilevante ai fini dell’articolo 84, comma 3 del TUIR, in quanto il cambiamento consiste nel  passaggio da una gestione attiva ad una gestione passiva, esercitata attraverso l’affitto dell’unica azienda.

L’interposizione del contratto di affitto d’azienda non realizza un sostanziale azzeramento dell’attività oggetto di trasferimento, che continuerà ad essere esercitata con la medesima struttura sia per il concedente, sia per l’affittuario.

La preclusione antielusiva specifica può scattare, anche quando il cambiamento avvenga nell’ambito dello stesso comparto merceologico se comporti una espansione/riattivazione della principale attività un tempo esercitata (e da cui sono conseguite le perdite). Devono essere però apportate risorse aggiuntive rispetto a quelle della società che riporta le perdite e tali risorse devono essere riconducibili al soggetto che acquisisce il controllo della società che riporta le perdite.

Fondamentale è, inoltre, che il soggetto affittuario sia un soggetto terzo rispetto all’istante e, di conseguenza, che il canone di affitto sia a valori di mercato.

In conclusione, nella fattispecie in esame non si configura un cambio di attività e, dunque, si rende parere favorevole alla disapplicazione dell’articolo 84, comma 3, del TUIR.

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