La fattispecie

  • L’Agenzia delle Entrate imputava ad una persona fisica redditi realizzati per il tramite di una società ritenuta entità interposta.
  • Il contribuente svolgeva attività di odontoiatra presso l’ASL, da cui era stato assunto con contratto di lavoro dipendente.
  • A parere dell’Ufficio, al fine di consentire allo stesso la continuazione dell’esercizio della professione di odontoiatra al di là del rapporto di lavoro dipendente con la ASL, sarebbe stata costituita una società – che consentiva al contribuente di fatturare le prestazioni tramite detta società anziché direttamente.
  • L’Ufficio imputava, quindi, al contribuente i ricavi realizzati dalla società ritenuta interposta senza, tuttavia, riconoscere anche i costi da questa sostenuta.

 Conclusioni della Corte di Cassazione

  • La Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso di interposizione fittizia, non è corretto imputare al contribuente solo i ricavi realizzati dalla società interposta senza considerare anche i costi – se il sostenimento di detti costi risulta dimostrato.
  • Nel caso in cui debba essere imputato al contribuente quanto conseguito per interposta persona, infatti, occorre fare riferimento al «reddito» prodotto dal soggetto interposto e non ai soli ricavi.
  • L’onere della prova deve essere ripartito come segue: all’Ufficio l’onere di provare l’esistenza di maggiori ricavi mentre al contribuente l’onere di provare l’esistenza di costi e di altri elementi in grado di incidere nella determinazione del reddito imponibile e dell’imposta.

 

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