La descrizione delle fattispecie

La società ricorrente Alfa Italy S.r.l. (Alfa Italy) – controllata dalla società olandese Alfa Europe BV e facente parte di un gruppo multinazionale riconducibile alla società taiwanese Alfa Corporation – ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta dell’esercizio 2003.

Veniva contestato ad Alfa Italy S.r.l. di essersi approvvigionata di merce provenienti da imprese operanti in Paesi a fiscalità privilegiata tramite l’interposizione fittizia di una società di diritto olandese (Alfa Europe BV), controllante della società contribuente, il cui intervento nella catena distributiva veniva ritenuto antieconomico.

In particolare, l’Ufficio aveva:

a.ritenuto indeducibili i costi di ricarico sostenuti da Alfa Italy verso Alfa Europe BV, in quanto non inerenti;

b.ripreso a tassazione i ricavi in base al valore normale;

c.ritenuto indeducibili i costi riaddebitati da Alfa Europe BV ad Alfa Italy per l’assicurazione del rischio di solvibilità dei clienti, in quanto non inerenti.

La sentenza della CTR della Lombardia, sfavorevole al contribuente, veniva impugnata da Alfa Italy.

 Conclusioni della Corte di Cassazione

Mediante ricorso per Cassazione, Alfa Italy contesta (tra l’altro) il mancato rispetto – da parte dell’Ufficio – delle regole di ripartizione dell’onere della prova in tema di prezzi di trasferimento, non avendo l’Ufficio dimostrato che il prezzo concordato nelle transazione tra Alfa Italy e alfa Europe BV fosse non in linea con il «valore normale» – da determinare coerentemente con le Linee Guida OCSE. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione stabilisce che spetta all’Ufficio provare «che le transazioni infragruppo, ove avvenute tra soggetti indipendenti in condizioni di mercato comparabili, avrebbero generato un maggior reddito imponibile» nonché «l’esistenza di transazioni economiche, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale […], ricorrendo alla metodologia indicata dall’art. 9 TUIR […], come integrato dalle linee guida OCSE […]». Non soddisfa tale onere probatorio il mero richiamo all’eccessiva variabilità dei prezzi unitari e all’applicazione di ricarichi negativi da parte della controllante, dovendo l’ufficio dar prova della non congruità del prezzo mediante ricorso ad una delle metodologie impiegate nell’ambito della disciplina dei prezzi di trasferimento, alla luce delle Linee guida OCSE. La Cassazione inoltre conclude affermando che «solo ove risulti provata l’esistenza di un prezzo di transazione non comparabile con quello che sarebbe stato praticato dalla contribuente con una impresa indipendente in analoghe condizioni di mercato, sorge l’onere della contribuente di provare che tali transazioni sarebbero intervenute per valori di mercato da considerarsi normali».

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