LA FATTISPECIE

Con ordinanza n. 155/2021, il Tribunale di Monza ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 158/2015, limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» aggiunte ne testo dell’10 bis del D.Lgs. n. 74/2000, e, conseguentemente, in relazione all’art. 10 bis del D.Lgs. n. 74/2000.

L’art. 10 bis del D.Lgs. n. 74/2000 attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi non versa, entro il termine previsto per la presentazione di dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, le ritenute dovute sulla base della dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata dai sostituti, per un valore superiore ad una soglia prestabilita per ciascun periodo d’imposta.

La rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute in base alla dichiarazione dei sostituti di imposta è frutto della modifica apportata dall’art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000 dall’art. 7 del D.Lgs. n. 158/2015. Prima di tale modifica, infatti, la condotta penalmente rilevante era limitata all’omesso versamento delle ritenute risultante dalla certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta.

CONCLUSIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175 del 14 luglio 2022, ha accolto la questione sollevata dal giudice di Monza, dichiarando illegittimo l’art. 10 bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 nelle parti in cui prevede che il delitto di omesso versamento di ritenute sia contestato sulla base della mera dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

Secondo i giudici della Consulta, il legislatore delegato ha introdotto una nuova fattispecie penale, andando oltre ciò che era stato previsto dalla legge delega, rendendo penalmente perseguibile ciò che in precedenza costituiva un illecito amministrativo tributario.

Questa sentenza è alquanto rilevante, in quando comporta il ripristino del regime ante modifiche, in base al quale il reato di omesso versamento di ritenute da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, è contestabile solo se le ritenute risultano dalla certificazione del sostituto.

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