IL CASO

Nel caso di specie, una Società impugnava l’atto di irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle entrate in cui veniva contestata l’emissione tardiva di fatture di vendita.

La contribuente eccepiva l’illegittimità del provvedimento per assenza di danno erariale e, comunque, per non aver applicato il cumulo giuridico di cui all’art. 12, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, pur trattandosi di violazioni formali della stessa indole.

A seguito dell’accoglimento del ricorso sia in primo, sia in secondo grado, l’Agenzia delle entrate ricorreva in cassazione lamentando un’errata applicazione della norma, trattandosi di una violazione sostanziale che, in quanto tale, precludeva l’applicazione del cumulo giuridico.

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione nella pronuncia in oggetto muove da un’analisi delle tre tipologie di violazioni, in tema di sanzioni amministrative tributarie.

Quelle meramente formali non arrecano alcun pregiudizio e non incidono sulla determinazione né dell’imponibile, né dell’imposta.

Le violazioni sostanziali richiedono che la condotta abbia in concreto cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo.

Per quanto riguarda le violazioni formali, la Corte di Cassazione conclude che «il ritardo nella fatturazione, sanzionato dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, integra una violazione formale e non anche sostanziale dell’art. 21, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 ove la condotta, pur oggettivamente lesiva per l’esercizio delle azioni di controllo, non abbia arrecato alcun pregiudizio, con accertamento di fatto di competenza del giudice di merito, sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo, sicchè in caso di pluralità di violazioni della medesima disposizione, è applicabile l’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997».

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