Con la Risoluzione n.63 del 5 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in tema d’imponibilità o meno ai fini IVA dei servizi di gestione e liquidazione sinistri nell’ambito dei rapporti di riassicurazione dei rischi nel ramo 18 (Assistenza).

Le società di assicurazione e riassicurazione da sempre sostenevano che tali servizi affidati alla società di riassicurazione fossero da considerare “servizi di assicurazione”, e quindi esenti ai fini IVA, pertanto alla stessa stregua dei premi pagati dagli assicurati).

Ora, sulla base della Sentenza della Corte di Giustizia Europea 17 marzo 2016, causa C-40/15, sentenza nel caso “Aspiro”, l’Agenzia delle Entrate ha invece ritenuto che i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri da parte della società di riassicurazione NON fossero da considerare tra  i “servizi di assicurazione”, e quindi ha concluso per l’imponibilità, pertanto assoggettamento a IVA di tali servizi.

Le motivazioni addotte dall’Agenzia sono le seguenti:

  1. nel caso di specie, i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri rappresentano un’attività scindibile rispetto all’attività di assicurazione (trattasi di un’attività di carattere amministrativo e non ha nulla a che vedere con il contratto di assicurazione vero e proprio, cioè ricevere un premio per fare fronte a un evento imprevisto);
  2. la società di riassicurazione non ha alcun vincolo contrattuale con l’assicurato, ma solo con la società di assicurazione. In mancanza di vincolo contrattuale con l’assicurato non si può configurare una prestazione di carattere assicurativo nei confronti dell’assicurato, che è il motivo dell’esenzione IVA.

In ogni caso, data la complessità della fattispecie e i dubbi legittimi sull’applicazione o meno dell’IVA, l’Agenzia ha deciso che non si applicheranno le sanzioni a carico delle società di riassicurazione che non hanno applicato l’IVA.

LA QUESTIONE

Le società di assicurazione e riassicurazione sostenevano che i servizi affidati alla società di riassicurazione fossero da considerare “servizi di assicurazione”, e quindi esenti ai fini IVA.

RISOLUZIONE AdE N.63 DEL 5 OTTOBRE 2020

Sulla base della Sentenza della Corte di Giustizia Europea 17 marzo 2016, causa C-40/15, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i servizi di gestione e di liquidazione dei sinistri da parte della società di riassicurazione non fossero da considerare tra i “servizi di assicurazione”, e quindi ha concluso per l’imponibilità.

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