IL CASO

  • Nel caso di specie, una società operante nel settore immobiliare sottoscriveva un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un capannone e, in seguito al mancato rispetto dei tempi di consegna dell’immobile, veniva raggiunto un accordo transattivo con il cliente.
  • In esecuzione di tale transazione, la società corrispondeva un determinato importo a titolo di risarcimento danni e deduceva, conseguentemente, dal reddito d’impresa i relativi costi.
  • L’Ufficio notificava un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, con il quale recuperava a tassazione i suddetti costi, ritenuti indebitamente dedotti, in quanto non inerenti.

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione nella pronuncia in oggetto ha concluso che non è deducibile dal reddito d’impresa il risarcimento danni, pattuito mediante accordo transattivo con l’altra parte, a seguito di inadempimento contrattuale. Di seguito i passaggi logici seguiti dai giudici:

  • la Suprema Corte prende le mosse dall’art. 109, comma 5 Tuir in base al quale i costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ai ricavi;
  • i giudici aderiscono all’orientamento secondo il quale «In tema di detrazione di costi, l’inerenza deve essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo, e non quantitativo, correlato all’attività di impresa»;
  • in merito alla nozione di inerenza, oltre ai costi relativi a sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente, sono indeducibili anche quelli conseguenti alla «mora debendi» del contribuente nei confronti di terzi, poiché non si tratta di costi da cui deriva un ricavo;
  • il costo relativo al risarcimento danni derivante dall’atto transattivo, infatti, origina da un fatto antigiuridico, ossia un inadempimento contrattuale che, per sua natura, non inerisce alla sfera aziendale, a differenza delle penali contrattuali stabilite per ritardate consegne a clienti (art. 1382 c.c.).
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