IL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE

L’art. 10-bis del D.lgs. n. 74/2000 disciplina il reato di omesso versamento delle ritenute e dispone che «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta».

LA PARZIALE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 175 del 14 luglio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis del D.lgs. n. 74/2000, limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione», così di fatto sterilizzando la modifica introdotta nel 2015 ad opera del D.lgs. n. 158 che, oltre ad innalzare la soglia di punibilità da € 50.000 a € 150.000, aveva previsto anche la possibilità di ricavare la prova dell’avvenuta consumazione del reato sulla base di quanto risultasse dalla mera dichiarazione del sostituto d’imposta (c.d. Modello 770) e non, invece, com’era richiesto dalla disciplina normativa applicabile sino a quel momento,

sulla base delle risultanze delle certificazioni rilasciate ai sostituiti.

Tali conclusioni si basano sull’accoglimento dei profili di censura messi in evidenza nell’ordinanza di rimessione sollevata dal Tribunale di Monza, con particolare riguardo alla violazione dell’art. 25, comma 2, della Costituzione, sotto il profilo dell’eccesso di delega.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte, con la sentenza n. 43238 del 15 novembre 2022, recepisce il disposto della Corte Costituzionale circa la parziale illegittimità della norma e afferma l’applicabilità dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’interpretazione della norma nella versione vigente prima della modifica del 2015.

In particolare, la sentenza n. 43238 ritiene applicabile i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24782/2018, secondo cui, per provare il reato di omesso versamento delle ritenute per importi superiori a € 150.000, l’onere probatorio può ritenersi assolto solo nel caso in cui siano prodotte le certificazioni rilasciate ai sostituiti, non essendo sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).

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