IL CASO

  • L’Agenzia delle entrate («AdE») accerta l’incongruità dei prezzi trasferimento applicati da una società italiana («ItaCo Srl»), in relazione alla cessione di beni ad una impresa consociata tedesca.
  • In particolare, l’AdE contesta l’applicazione dei metodi utilizzati dal contribuente, ovvero il (i) Metodo del Prezzo di Rivendita, per i prodotti oggetto di pura rivendita, e il (ii) Metodo del Costo Maggiorato per i prodotti oggetto di ulteriore lavorazione.
  • L’AdE adotta, invece, il Metodo del Confronto del Prezzo («CUP») per rideterminare i prezzi di trasferimento da applicare alle operazioni intercompany poste in essere.

CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

  • L’AdE ha l’onere di provare che le operazioni poste in essere dal contribuente siano effettuate a un valore inferiore rispetto a quello di libera concorrenza.
  • In particolare, nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità, l’AdE non ha svolto alcuna analisi di comparabilità che confrontasse sia il profilo funzionale di ItaCo Srl con quello dell’impresa concorrente selezionata nel CUP, sia le caratteristiche dei prodotti selezionati.
  • L’AdE ha l’onere di dimostrare che il metodo selezionato dal contribuente non è il più appropriato al caso di specie, fornendone adeguate motivazioni.
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