LA FATTISPECIE

Due società hanno proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato l’imposta di registro in misura proporzionale del 3%, in relazione a una scrittura privata del 2006 con la quale le parti hanno transatto una situazione litigiosa relativa ad un contratto preliminare di compravendita concluso nel 2004.

In occasione della conclusione del contratto preliminare, la società promittente venditrice aveva emesso una fattura per l’acconto del prezzo e addebitato la relativa IVA. La società promissaria acquirente, tuttavia, non aveva provveduto al pagamento della fattura.

Con scrittura privata, la promissaria acquirente si era dunque impegnata a rimborsare alla società promittente venditrice l’IVA
addebitata sulla fattura.

 L’Agenzia delle Entrate aveva preteso di assoggettare ad imposta di registro in misura proporzionale del 3% la scrittura privata transattiva, in quanto comportante obblighi di pagamento. A parere della ricorrente, invece, la scrittura privata sarebbe dovuta essere assoggettata ad imposta di

registro in misura fissa ai sensi dell’art. 29, D.P.R. 131/1986, in quanto il pagamento non configurava un risarcimento del danno ma doveva considerarsi – piuttosto – come obbligo di restituzione.

CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

 La Corte di Cassazione ha ritenuto che il pagamento effettuato dalla promissaria acquirente in virtù della scrittura privata transattiva dovesse qualificarsi come restituzione di una somma di denaro (ovvero, dell’IVA addebitata in fattura dal promittente venditore).

Tale pagamento, infatti, non sarebbe volto a far conseguire un arricchimento in favore del beneficiario, ma semplicemente a ripristinare una situazione preesistente.

L’art. 29 del D.P.R. 131/1986 prevede che le transazioni debbano essere assoggettati ad imposta di registro in relazione agli obblighi di pagamento, «senza tenere conto degli obblighi di restituzione». La Suprema Corte, configurando il pagamento scaturente dall’accordo transattivo in esame come obbligo di restituzione, ha ritenuto applicabile l’imposta di registro in misura fissa.

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