DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

  • A fronte di un servizio di intermediazione per conto di un Gruppo, un agente spagnolo riceveva pagamenti in contanti senza emettere fattura, né presentava alcuna dichiarazione IVA.
  • L’amministrazione tributaria spagnola riteneva che gli importi percepiti dall’agente per gli anni dal 2010 al 2012, quale corrispettivo per la sua attività di intermediazione, non includessero l’IVA e che, pertanto, la base imponibile dell’imposta sul reddito relativa a tali annualità dovesse essere accertata tenendo conto del totale di detti importi.
  • L’agente contestava con un reclamo gli atti impositivi sostenendo che qualora siano scoperte operazioni soggette ad IVA non dichiarate e non fatturate, la stessa deve intendersi inclusa nel prezzo dei servizi forniti.

SENTENZA DELLA CORTE

  • La CGUE ha dichiarato che gli artt. 73 e 78 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che, nel determinare la base imponibile di un’operazione tra soggetti passivi IVA che sia stata occultata, si deve ritenere che gli importi versati e percepiti, come ricostruiti dall’amministrazione tributaria, includano già tale imposta, a meno che il diritto nazionale non offra ai soggetti passivi la possibilità di rettificare e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.
  • Una soluzione diversa contrasterebbe con il principio di neutralità dell’IVA, facendo gravare l’onere dell’imposta su un soggetto passivo, mentre l’IVA deve essere sottoportata soltanto dal consumatore finale.
  • La CGUE ha dichiarato, infine, che il rispetto di tale principio non osta all’adozione, da parte dei Paesi UE, di sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale.
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