La descrizione delle fattispecie

L’Istante («Disponente») è il titolare di una S.n.c. («Società»), il quale ha istituito un Trust nell’ottica di un passaggio generazionale d’impresa relativo alla Società partecipata dal Disponente stesso e dai suoi figli. Il Disponente ha trasferito nel Trust l’intera quota di partecipazione detenuta nella Società.

L’Atto Istitutivo del Trust (i) ha individuato quale Trustee la società Beta S.r.l. e come Guardiano il consulente di fiducia della famiglia dell’Istante e (ii) prevede che il Trustee predisponga, con il consenso del Guardiano, un “programma beneficiario redditi” contenente le condizioni, i termini e le limitazioni relative all’impiego, distribuzione e commodazione dei redditi dei beni in Trust.

L’Atto Istitutivo prevede inoltre che il Trustee ha poteri amministrativi di modifica dell’Atto Istitutivo, sempre subordinato al preventivo consenso del Guardiano.

Il Trustee può essere revocato, anche senza giusta causa, con il voto favorevole espresso da quei beneficiari lavoratori a cui complessivamente, nell’esercizio sociale precedente, sia assegnato almeno il 60% dell’utile conseguito dalla Società in base alla Formula Riparto Dividendi.

Il Guardiano può essere revocato dai beneficiari lavoratori a maggioranza.

Il Disponente chiede se sulla base delle previsioni contenute nell’Atto Istitutivo, il Trust possa essere riconosciuto e qualificato come tale ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del TUIR oppure se, al contrario, lo stesso debba considerarsi inesistente dal punto di vista fiscale.

 Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta ad interpello n. 796 del 1° dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto fiscalmente inesistente il trust in cui il trustee non può esercitare i suoi poteri senza il consenso del guardiano, il quale è nominato e revocato dai beneficiari. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricostruito l’istituto del trust nell’ordinamento domestico, ha richiamato la propria prassi in materia, illustrando le ipotesi in cui il trust deve ritenersi fiscalmente inesistente. In particolare, si tratta dei casi in cui:

  1. Il disponente o il beneficiario del trust possano far cessare liberamente il trust in ogni momento, generalmente, a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
  2. Il disponente o il beneficiario risultino, dall’atto istitutivo del trust o da altri elementi estranei all’atto istitutivo, titolari di poteri, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di discrezionalità nella gestione e amministrazione del trust, non possa esercitarla senza il loro consenso;
  3. Inoltre, un’ipotesi di trust fiscalmente inesistente è anche quella in cui il trustee non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari. Tale circostanza si verifica, sia pure indirettamente, nei casi in cui per l’operato del trustee è richiesto il parere o il consenso di un guardiano che risulti, di fatto, non indipendente dai beneficiari.

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha rilevato un’eccessiva ingerenza del Guardiano del Trust nell’esercizio dei poteri gestionali del Trustee in ordine al patrimonio vincolato nel Trust, in quanto la gran parte dell’attività del Trustee è subordinata al preventivo consenso del Guardiano che risulta essere «il consulente di fiducia della famiglia» del Disponente. Pertanto, i redditi imputati al Trust sono da imputare al Disponente e da sottoporre a tassazione secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.

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