IL CASO

  • L’Istante dichiara di aver ricevuto in donazione dai propri genitori le quote della società di famiglia nel 2017 e di non aver assoggettato ad imposta tale liberalità trattandosi di trasferimento a favore di discendente, con cui si acquisiva il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e si impegnava a continuare l’attività per almeno cinque anni, come disposto dall’art. 3, co. 4-ter del D.lgs. n. 346/1990.
  • In tale contesto, l’Istante chiede se la prossima donazione di un immobile, con relative pertinenze, eseguite dalla madre a suo favore, sarà soggetta o meno ad imposta di donazione per aver eroso la franchigia di 1 milione prevista per le liberalità tra parenti in linea retta dall’art. 2, co. 49 del D.L. n. 262/2006.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

  • L’Agenzia, partendo dal dato letterale dell’art. 57 del D.Lgs. n. 346/1990, rammenta che tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario concorrono alla determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell’attuale atto donativo, riducendo di conseguenza l’importo della franchigia.
  • A tale regola generale, sono previste le seguenti deroghe: non erodono la franchigia le donazioni in denaro e di modico valore; le donazioni registrate gratuitamente a norma dell’art. 55 del D.Lgs. n. 346/1990, aventi ad oggetto i trasferimenti di cui all’art. 3; e le donazioni per cui l’imposta si applica nella misura fissa ex art. 59.
  • Pertanto, la donazione fatta dai genitori dell’Istante avente ad oggetto le quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall’art. 3, co. 4-ter del D.Lgs. n. 346/1990, non determina la riduzione della franchigia.
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