LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 25698

La sentenza della Corte di Cassazione n. 25698 del 1° settembre 2022, riconosce, per la prima volta, il credito di imposta sulle imposte versate all’estero con riferimento ai dividendi di fonte estera, direttamente percepiti e assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, nel caso in cui sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni e la stessa non ostacoli espressamente il riconoscimento del credito d’imposta; ciò in quanto è un principio consolidato quello della prevalenza delle norme internazionali pattizie sulle corrispondenti norme interne.

La Corte di Cassazione, pertanto, con la sentenza oggetto del presente contributo, enuncia un importante principio di diritto.

PRINCIPIO DI DIRITTO

 «Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto

internazionale (nel caso, statunitense), qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta – come nell’ipotesi di cui; al D.P.R. n. 600 del 1973 art. 27, comma 4, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell’identità di funzione, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 art. 18, comma 1, avvenga non «su richiesta del beneficiario d(el) reddito» ma obbligatoriamente, non potendo Eli contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, Stati Uniti D’America) si deve considerare detraibile. Ciò in quanto, l’interpretazione conferme della locuzione «anche su richiesta del contribuente», che figura nel testo di vari accordi internazionali (tra cui nel testo della Convenzione Italia – Stati Uniti di America), conferma che quando l’Italia ha inteso negare il credito d’imposta – non solo nei casi in cui l’assoggettamento dell’elemento di reddito a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte a titolo d’imposta avvenga su richiesta del contribuente, ma anche nei casi in cui esso sia obbligatoria in base alla legge italiana – lo ha previsto espressamente.»

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