NOVITA’ CONTENUTE NELLA CIRCOLARE N. 12/2022

La Circolare Assonime si pone l’obiettivo di evidenziare e commentare le novità apportate dall’Agenzia delle Entrate nella propria
Circolare n. 6/E del 1° marzo 2022 in tema di rivalutazione e riallineamento, rispetto alla prima bozza di Circolare pubblicata in data antecedente (23 novembre 2021).

  • Il riallineamento in presenza di una pluralità di avviamenti riferibili a distinti rami di azienda: l’Agenzia riconosce la possibilità di scegliere di optare per il riallineamento di uno o più degli avviamenti iscritti (ancorché esposti in una voce aggregata di bilancio). Ciò permette di esercitare l’opzione anche nel caso in cui riallineamento dell’avviamento inteso come unicum non sarebbe stato possibile a causa della incapienza del patrimonio netto.

  • Modalità di determinazione del piano di ammortamento del valore riallineato in presenza di valori fiscali residui al 31.12.2019: i) l’Agenzia ritiene che il piano di ammortamento del valore fiscale residuo dell’avviamento esistente al termine del 2020 rimane invariato e prosegue nel 2021 così come sarebbe avvenuto in assenza di riallineamento; ii) l’importo oggetto di riallineamento segue un suo distinto piano di ammortamento a partire dal 2021 (deducibile per quote non superiori a 1/50, salvo pagamento dell’imposta sostitutiva per dedurre in 1/18).

  • Apposizione del vincolo sulle riserve di capitale e successiva distribuzione in caso di riallineamento: l’Agenzia ritiene che non possa trovare applicazione una riqualificazione delle riserve di capitale eventualmente sottoposte a vincolo in riserve di utili. Di conseguenza, le riserve di capitale sottoposte a vincolo in caso di riallineamento determinano da un lato un’imposizione (ai fini IRES) in capo alla società emittente
    e, dall’altro, l’applicazione presso il socio del regime di restituzione degli apporti (con presunzione ex art. 47 del TUIR).

NOVITA’ CONTENUTE NELLA CIRCOLARE N. 12/2022

  • La natura delle riserve in sospensione di imposta a seguito della rivalutazione/riallineamento nelle operazioni straordinarie: l’Agenzia ritiene che le riserve da rivalutazione/riallineamento si configurano come riserve a vincolo di sospensione moderato da ricostruire,
    in caso di fusione o scissione, solo e nei limiti in cui vi sia capienza nell’avanzo di fusione o nell’aumento di capitale a servizio dell’operazione.
  • Criteri di calcolo dell’imposta sostitutiva ai fini dell’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta: l’Agenzia ritiene che la quantificazione della base imponibile dell’imposta di affrancamento della riserva venga determinata al netto dell’imposta da rivalutazione
    (cfr. Cass. n. 9509/2018; Cass. n. 32204/2019; Cass. n. 11326/2020; Cass. n. 19772/2020).
  • La rivalutazione dei beni immateriali ricevuti a titolo gratuito: l’Agenzia ritiene che la rivalutazione possa essere effettuata anche per i diritti ottenuti a titolo gratuito e non soltanto per quelli acquisiti a titolo oneroso. Inoltre, possono rivalutarsi anche i beni immateriali autogenerati che siano giuridicamente tutelati e i cui costi siano stati interamente imputati a conto economico.
  • I chiarimenti in merito alla disciplina di rivalutazione e riallineamento prevista per i settori alberghiero e termale: i) in tema di ambito soggettivo, l’Agenzia chiarisce che una società, locatrice di un immobile ad uso alberghiero, possa fruire della rivalutazione a condizione che il conduttore svolga attività alberghiera; ii) l’Agenzia chiarisce che si possa tenere conto dei maggiori ammortamenti già dal momento in cui viene eseguita la rivalutazione; iii) l’Agenzia ritiene che possano essere rivalutati solo i beni strettamente strumentali delle attività tipiche dei settori alberghieri e termali.
  • Infine, Assonime conferma la necessità di consentire alle imprese di adeguarsi alle nuove indicazioni fornite dall’Agenzia con la
    Circolare n. 6/E attraverso lo strumento delle dichiarazioni integrative/rettificative e il riconoscimento del diritto al rimborso dell’eventuale imposta sostitutiva versata.
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