L’accordo transattivo

Ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile, l’accordo transattivo è il contratto mediante il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Trattamento fiscale applicabile

Una somma di denaro assume rilevanza, ai fini IVA, se corrisposta a titolo di controvalore e, quindi, può essere definita come corrispettivo di una determinata prestazione. Al contrario, sono escluse dalla sfera impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere meramente risarcitorio. Pertanto, ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale applicabile, risulta necessario individuare la “funzione economica” delle somme dedotte dal contratto.

Soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate

  • L’articolo 3, del d.P.R. n. 633/1972 stabilisce che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
  • la Corte di Giustizia UE ha precisato che una prestazione è imponibile quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni (Causa C-463/14).
  • La Corte di Cassazione, ha inoltre precisato che un’operazione è soggetta a IVA anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o in un permettere purchè si collochi all’interno di un rapporto sinallagmatico (Cass. n. 20233/2018)

L’Agenzia delle entrate ha quindi affermato che, attraverso l’accordo transattivo, una delle parti, a fronte di un corrispettivo, rinuncia all’esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della controparte. Tale nesso di sinallagmaticità tra le prestazioni consente di ritenere che il corrispettivo sia dovuto a fronte di un’obbligazione di non fare e, pertanto, imponibile ai fini IVA.

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