LA FATTISPECIE

La Commissione tributaria provinciale di Pescara con la sentenza del 7 febbraio 2022, n. 49 ha stabilito che i dividendi corrisposti alle società d’investimento a capitale variabile (SICAV) residenti in Lussemburgo sono esenti da ritenute e, pertanto, non assoggettabili alla ritenuta del 26%, secondo quanto previsto dal vecchio regime fiscale.

Nella fattispecie, la SICAV lussemburghese ha impugnato il diniego di rimborso opposto dall’Agenzia delle entrate, sull’istanza di rimborso delle ritenute versate sui dividendi di fonte italiana, ritenendole non dovute, in conformità al regime applicabile agli OICR istituiti in Italia, pena la violazione del principio di libera circolazione dei capitali.

I giudici hanno accolto il ricorso, evidenziando innanzitutto che una SICAV residente in Lussemburgo e un omologo organismo di investimento residente in Italia sono oggettivamente comparabili, essendo entrambi soggetti a forme di vigilanza prudenziale. Conseguentemente, è da considerarsi discriminatorio il diverso regime fiscale che prevede l’esenzione dall’applicazione di ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti a OICR domestici, a fronte dell’assoggettamento a una ritenuta del 26% per quelli corrisposti a Sicav lussemburghesi.

 CONCLUSIONI DELLA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Tale disparità di trattamento comporta una discriminazione che contrasta sicuramente con la libera circolazione dei capitali, sancita dall’art. 63 del Trattato UE e con la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del Trattato UE.

A sostegno di tale assunto, i giudici hanno citato diverse pronunce della Corte di Giustizia nelle quali è stato stabilito che la violazione della libertà fondamentale può prodursi non soltanto se il sistema tributario di uno Stato membro preveda trattamenti discriminatori sulla base della residenza fiscale dei soggetti coinvolti, ma anche qualora i requisiti per accedere a taluni regimi di favore siano talmente stringenti per i soggetti esteri da dissuaderli dall’effettuazione di investimenti nello Stato membro.

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