LA FATTISPECIE

Con la Circolare N. 16/E del 24 maggio 2022 sono stati affermati i seguenti principi:

1. È possibile ricorrere all’intera gamma di valori all’interno dell’intervallo di libera concorrenza (c.d. «full range»), se tutte le operazioni individuate nell’intervallo sono parimenti comparabili e l’applicazione del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento abbia portato ad ottenere, anziché un unico valore, un intervallo di valori tutti conformi al principio di libera concorrenza;

2. se alcune delle transazioni dovessero presentare difetti di comparabilità non rettificabili, è preferibile l’utilizzo di “metodi statistici” e di un valore compreso nell’intervallo ristretto. Il ricorso, motivato, ad un valore centrale all’interno dell’intervallo deve essere limitato ai casi in cui l’intervallo non comprenda valori caratterizzati da sufficiente grado di comparabilità;

LA FATTISPECIE

3. qualora l’Agenzia individui un intervallo di valori il cui grado di comparabilità sia elevato ed omogeneo, collocherà l’indicatore finanziario sul valore minimo o massimo dell’intervallo di libera concorrenza che per primo interseca quello individuato dall’impresa;

4. l’Agenzia raccomanda ai verificatori di argomentare puntualmente le rettifiche che comportino l’individuazione di un valore che soddisfi maggiormente il principio di libera concorrenza rispetto a quello individuato dall’impresa che si trovi all’interno dell’intervallo individuato
(sia esso full o ristretto);

5. l’Agenzia, in aderenza alle Linee Guida OCSE, escluderà le società in perdita a condizione che le perdite evidenzino condizioni non normali di mercato o l’assunzione di un livello di rischio diverso da quello assunto dalla tested party e di ciò deve darne adeguata motivazione.

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