NUOVO REGIME DEL PATENT BOX
(Art. 6 D.L. 146/2021 – modificato dalla Legge di Bilancio 2022)

Il nuovo regime del Patent Box, applicabile a partire dall’esercizio 2021, consiste in una super deduzione, pari al 110% (ai fini IRES e IRAP), dei costi di R&S sostenuti dalle imprese per lo sviluppo dei beni intangibili di seguito elencati.

L’opzione ha durata quinquennale, è irrevocabile e rinnovabile. I soggetti destinatari di tale misura sono i titolari di reddito d’impresa e le società estere, purché residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo contro le doppie imposizioni.

Tra i beni intangibili qualificabili si annoverano: (i) software protetti da copyright, (ii) brevetti industriali e (iii) disegni e modelli, purché siano utilizzati, direttamente o tramite concessione in uso, nello svolgimento della propria attività d’impresa.

Benefici del nuovo regime:

– Minori costi di compliance per i contribuenti;

– Semplificazione del meccanismo di calcolo del beneficio;

– Riduzione delle tempistiche per la fruizione dell’agevolazione.

 REGIME

TRANSITORIO

In base alla formulazione normativa, così come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, possono verificarsi le seguenti situazioni:

1.I contribuenti che hanno già concluso il ruling con l’Agenzia delle Entrate continueranno ad applicare il vecchio regime;

2.I contribuenti che hanno presentato istanza di ruling ma che non abbiano ancora perfezionato la relativa procedura di accordo potranno scegliere se continuare ad applicare il vecchio regime oppure se optare per il nuovo;

1.I contribuenti che hanno adottato la procedura semplificata ex D.L. 34/2019 («autoliquidazione»), ancora in corso al 31 dicembre 2021, si vedono preclusa la possibilità di usufruire del vecchio regime. Sul punto, tuttavia, si auspica un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, data la disparità di trattamento che verrebbe a verificarsi nel contesto attuale.

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