La rettifica da parte del Fisco di un componente di reddito pluriennale non deve necessariamente intervenire, a pena di decadenza, fin dalla sua prima dichiarazione, in quanto l’immediato disconoscimento costituisce soltanto una mera facoltà e non un obbligo per l’Erario. Lo stesso fatto potrà essere contestato anche nelle annualità successive quando, una volta riportato “ex novo” in una dichiarazione diversa, continui a rilevare. È quanto emerge, in estrema sintesi, dalla recente sentenza delle Sezioni Unite riguardo ai termini di decadenza dal potere accertativo, in relazione a ogni fattispecie reddituale a efficacia pluriennale (Cass. SU, 25 marzo 2021, n. 8500).

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