L’articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazione dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto, per le imprese OIC adopter, la possibilità di rivalutare i beni risultanti dal bilancio chiuso in corso al 31 dicembre 2019, in deroga agli ordinari criteri di valutazione ex art. 2436 del codice civile e dai Principi Contabili. La rivalutazione può assumere rilevanza anche fiscale mediante il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati.

Ai fini di un maggior approfondimento della disciplina in commento si rimanda alla nostra newsletter “Decreto Agosto: Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni” del 16 settembre 2020.

Ciò detto, il 31 marzo 2021 l’OIC ha pubblicato il documento Interpretativo n. 7 “Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”, nel quale vengono forniti alcuni significativi chiarimenti in merito ai profili contabili a cui i soggetti interessati devono allinearsi quando decidono di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni.

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