Nell’ambito di operazioni infragruppo ritenute oggettivamente inesistenti, è legittima la detrazione dell’Iva da parte di chi riceve la fattura se l’emittente ha correttamente eseguito il versamento, in quanto non sussiste il rischio di una perdita di gettito fiscale.

È legittima la detrazione dell’Iva corrisposta anche in relazione a operazioni oggettivamente inesistenti, se il cedente ha provveduto a versare integralmente l’imposta indicata nella relativa fattura poiché, in tal modo, risulta definitivamente eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale.

In questi termini, si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 30 settembre 2021, n. 26515.

Nel caso di specie, con riferimento a un’operazione di cessione immobiliare, l’Agenzia delle entrate aveva contestato l’indebita detrazione dell’Iva assolta, recuperando conseguentemente la relativa imposta.

In particolare, l’Amministrazione aveva considerato abusiva la condotta della contribuente, rilevando che le parti dell’operazione appartenevano alla medesima organizzazione imprenditoriale e, conseguentemente, la cessione era finalizzata a creare un vantaggio fiscale all’acquirente.

 

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