Con l’ordinanza n. 18398 dell’8 giugno 2026, la Cassazione affronta il caso di un rivenditore italiano che acquistava pneumatici da un fornitore tedesco, disponendone la consegna diretta ai clienti finali italiani.

La Corte esclude una lettura “atomistica” della territorialità IVA: se la catena è unitariamente concepita per trasferire beni verso consumatori italiani, il fatto che i beni si trovino all’estero in un momento intermedio non basta a escludere l’imposizione in Italia.

Il reverse charge sull’acquisto intracomunitario a monte non può trasformarsi, a valle, in un meccanismo di evaporazione dell’IVA.

Nel nuovo approfondimento di Tributar-IA analizziamo la portata della pronuncia e le implicazioni operative per e-commerce, dropshipping e modelli a magazzino virtuale. La catena IVA va progettata prima ancora della catena logistica.