Con la Risposta n. 81/2026, l’Agenzia delle Entrate ha qualificato come interposto un trust irrevocabile e discrezionale regolato dalla legge del Delaware, nonostante la presenza di un trustee professionale indipendente.
La questione centrale ruota attorno al limited power of appointment attribuito alla beneficiaria primaria: un potere idoneo a incidere sulla destinazione finale del patrimonio residuo e del reddito accumulato.
Per l’Amministrazione, tale prerogativa è incompatibile con un effettivo spossessamento.
La conseguenza è rilevante: dal trasferimento della residenza fiscale in Italia, i redditi del trust vengono imputati direttamente alla beneficiaria, con obblighi di monitoraggio fiscale e possibile applicazione di IVIE e IVAFE.
Il chiarimento conferma un principio ormai centrale nella fiscalità dei trust: la tenuta della struttura non dipende dall’eleganza dell’architettura negoziale, ma dalla prova concreta dell’autonomia del trustee e del distacco effettivo dai beni segregati.

Ne parliamo nel nuovo contributo della collana TRIBUTAR-IA.