Con la sentenza Stellantis Portugal, la CGUE chiarisce un principio importante: un aggiustamento in materia di transfer pricing non può considerarsi automaticamente come una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA secondo il dettato delle norme comunitarie.

Quando il conguaglio serve solo a riallineare la marginalità infragruppo, senza remunerare una prestazione specifica, può restare fuori campo IVA. Il punto decisivo non è l’etichetta contrattuale utilizzata, ma la sostanza del rapporto: esiste un nesso diretto tra pagamento e servizio reso?

Ne parliamo nell’ultimo numero della nostra collana: