LA FATTISPECIE

L’istante («Alfa») è una società residente in Italia operante nel settore dello sviluppo, ingegnerizzazione e fornitura di tecnologie, impianti di lavorazione e apparecchiature per diverse aree di business. Dal 2009, Alfa dispone di una stabile organizzazione («SO») in Kazakistan che risulta priva di personale e inattiva del 2016.

Nel corso del 2015, Alfa ha stipulato diversi contratti con la società residente in Kazakistan («Beta») per la prestazione di servizi di ingegneria e progettazione di complessi industriali, finalizzati alla produzione e lavorazione di determinati prodotti. Tali servizi sono integralmente realizzati dell’istante in Italia senza alcun coinvolgimento della SO. Beta ha corrisposto ad Alfa i compensi relativi a tali contratti per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, senza applicare alcuna ritenuta alla fonte. Tali redditi sono stati, infatti, qualificati come redditi di impresa non tassabili in Kazakistan, in assenza di una stabile organizzazione alla quale questi fossero riconducibili.

A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria kazaka ha contestato a Beta l’omessa applicazione della ritenuta, pari al 20%, sui pagamenti effettuati a favore di Alfa. Nel caso di specie, non sarebbe, infatti, applicabile la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Kazakistan firmata a Roma il 22 settembre 1994 e ratificata con legge 12 marzo 1996, n.174, a causa della presenza di una stabile organizzazione di Alfa nel Paese. Conseguentemente, si dovrebbe applicare la normativa interna la quale impone l’applicazione di tale ritenuta.

A fronte della contestazione, Beta ha formulato opposizione dinanzi alle autorità amministrative competenti le quali hanno confermato la correttezza della ripresa. Alfa ha interpellato, pertanto, l’Amministrazione finanziaria italiana, con particolare riguardo alla spettanza del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 165 TUIR, sulle somme che Beta avrebbe trattenuto a titolo di ritenuta.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle entrate («AdE») ha escluso il riconoscimento del credito per le imposte prelevate all’estero, ex art. 165 TUIR, in quanto, se la pretesa impositiva avanzata dall’Amministrazione finanziaria kazaka non è conforme alla Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa con l’Italia, la società non può detrarre dall’imposta italiana le ritenute subite all’estero e, per rimediare alla doppia imposizione, può attivare soltanto gli opportuni canali volti a ottenere il rimborso dalle autorità kazake, ossia chiedere l’apertura di una procedura amichevole ai sensi dell’articolo 25 del Trattato, lamentando un’imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali.

In particolare, l’imposizione applicata dal Kazakistan non è conforme all’art. 7, paragrafo 1 della Convenzione il quale attribuisce, in via generale, allo Stato di residenza la potestà impositiva esclusiva, tranne se nello Stato della fonte sia situata una stabile organizzazione per mezzo della quale viene svolta l’attività imprenditoriale cui sono imputabili gli utili. Nel caso di specie, infatti, i servizi resi a Beta sono stati prestati direttamente dall’Italia e gli utili in esame non possono essere attribuibili alla SO «inattiva».

Ne consegue che la potestà impositiva esclusiva spetta soltanto all’Italia.

Da ultimo, l’Agenzia ha chiarito che non potrebbe nemmeno invocarsi l’art. 12 della Convenzione che ammette la tassazione concorrente, in quanto i compensi percepiti in forza dei vari contratti sono relativi alla prestazione di servizi inerenti allo sviluppo di progetti e disegni e non all’uso o alla concessione in uso di un bene immateriale già esistente.

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