CHIARIMENTI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di Speciale Telefisco del 15 giugno 2022, ha fornito i seguenti chiarimenti in tema di Patent Box.

  • Beni complementari: nell’ipotesi di rinnovo del vecchio regine di Patent Box (quinquiennio 2020- 2024) per il quale era già stata esercitata l’opzione nel 2020, non è possibile integrarla, per il periodo 2021 – 2024, con i beni immateriali che presentano un vincolo di complementarietà rispetto a quelli agevolati nel 2020. Al contribuente rimane la sola possibilità di esercitare l’opzione per il nuovo regime con riferimento ai beni complementari;
  • Brevetti industriali – identificazione della data di ottenimento: a differenza del vecchio regime di Patent Box, nel nuovo non rientrano i brevetti «in corso di concessione», ma solamente quelli che hanno ottenuto il rilascio del relativo titolo di privativa industriale.
  • Pertanto, solo l’ottenimento del brevetto consente di beneficiare del meccanismo premiale rendendo agevolabili i costi sostenuti negli otto periodi d’imposta precedenti alla registrazione dello stesso. Si precisa che, qualora un brevetto in corso di concessione sia stato già agevolato con il precedente regime, nell’ambito di applicazione del meccanismo premiale non possono essere ricomprese, tra le attività rilevanti ai fini del nuovo regime, quelle i cui costi hanno concorso alla formazione del numeratore del c.d. nexus ratio ai fini del precedente regime Patent Box;
  • Perdite pregresse: nel caso di contributo negativo rilevato con il vecchio regime, il contribuente che opta per il nuovo regime non deve tenere in considerazione le perdite generate nel quinquennio precedente in quanto i due regimi e le modalità applicative sono differenti;
  • Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo – esimente sanzionatoria: la documentazione idonea per ottenere l’esimente sanzionatoria in caso di verifica della maggiorazione del 110%, non ha valenza per i controlli relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo.
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