IL QUESITO

  • Nel 2015 la Co S.p.A. acquistava la piena proprietà di un ramo d’azienda il cui prezzo comprendeva anche un valore di avviamento.
  • Tale avviamento veniva ammortizzato civilisticamente e le relative quote venivano dedotte fiscalmente ex articolo 103, comma 3, del TUIR.
  • Nel 2020 Co S.p.A. decideva di cessare l’operatività del ramo acquisito, con la necessità di azzerare il valore residuo dell’avviamento rilevando una sopravvenienza passiva.
  • In mancanza di una norma specifica, l’istante richiede chiarimenti circa il trattamento fiscale della sopravvenienza rilevata.

I CHIARIMENTI

  • Nel ripercorrere la natura ed il trattamento contabile dell’avviamento, l’Agenzia chiarisce che la cessazione d’azienda, o di un ramo di essa, individua un’operazione di tipo realizzativo che decreta la fine delle attività da essa svolte.
  • Di conseguenza, nell’ipotesi di cessazione d’azienda, qualora l’avviamento residua di un valore fiscale – poiché non integralmente ammortizzato – si rileva necessariamente una sopravvenienza passiva che, rappresentando un sopravvenuta insussistenza di un’ attività iscritta in bilancio in precedenti esercizi, concorre alla determinazione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 101 co. 4.
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