Con l’articolo 6 del Decreto Legge n. 146 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 ottobre (nel seguito, il “Decreto”), il Governo italiano ha abrogato, a far data dall’entrata in vigore del Decreto (i.e. 22 ottobre 2021), il previgente regime agevolativo Patent Box di cui ai commi da 37 a 45 dell’art. 1, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 nonché il regime facoltativo di “autoliquidazione” del beneficio introdotto dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34[1], riscrivendone completamente i contenuti con la finalità, chiaramente evincibile dalla titolazione all’art. 6 del Decreto, di semplificare la (oramai) previgente disciplina.

In linea con il passato, il nuovo regime Patent Box è attivabile da tutti i soggetti titolari di redditi d’impresa[2] attraverso l’esercizio di un’opzione, le cui modalità saranno definite da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (nel seguito anche il “Provvedimento”) di prossima pubblicazione, dalla durata di cinque periodi d’imposta, irrevocabile e rinnovabile, rilevante sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP.

_______________________________________________

[1] Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

[2] L’art. 6, co. 2 del Decreto, prevede che possono beneficiare del regime in commento anche i soggetti non residenti, da intendersi come le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all’estero in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Scopri di più e scarica la newsletter:

Download Newsletter