LA FATTISPECIE

L’istante dichiara di essere un cittadino italiano rimpatriato dopo quattro anni di residenza all’estero e, nel primo anno di rimpatrio, prevede di conseguire compensi da lavoro autonomo non superiori ad € 65.000, ovvero al di sotto della soglia limite entro cui è possibile adottare il regime di tassazione dei redditi c.d. “forfetario”.

In tale contesto, quindi, l’istante potrebbe optare, alternativamente, per il regime forfetario o il regime speciale per i lavoratori impatriati (con quest’ultimo regime che comporterebbe un maggior carico fiscale).

Con l’interpello in questione l’Istante chiede di sapere se, in periodi d’imposta differenti, possa optare prima per l’applicazione del regime forfettario e poi per il regime degli impatriati (posto che quest’ultimo regime ha validità di 5 anni dal rimpatrio).

L’istante ritiene di poter beneficiare del regime forfetario nei periodi di imposta in cui dovesse conseguire compensi da lavoro autonomo inferiori alla soglia di 65.000€, per poi passare al regime agevolativo dei lavoratori impatriati al superamento di tale soglia.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate nega all’Istante la possibilità di fruire del regime agevolativo dei lavoratori impatriati nel caso in cui, successivamente al rimpatrio, venga applicato il regime forfetario.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, il regime agevolativo per i lavoratori impatriati “risulta applicabile ai soli redditi che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR“.

In sostanza, secondo l’Agenzia delle Entrate, poiché l’adesione al regime forfetario comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva di quelle sui redditi, l’Istante, qualora opti per tale regime e in assenza di redditi determinati secondo le disposizioni del TUIR, perde la possibilità di applicare il regime degli impatriati.

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