IL CASO RAPPRESENTATO DALL’ISTANTE

La società istante (la “Società” o l’“Istante”) rappresenta di aver registrato, a causa di eventi imprevedibili, perdite ingenti nel corso degli anni dal 2017 al 2019 che hanno comportato la totale erosione del capitale sociale iniziale pari a circa €41,7 milioni.

Nel corso del 2020, pertanto, la Società ha presentato un piano di risanamento (ex. art. 161, co. 6 della Legge fallimentare) con previsione, inter alia, di deliberare un aumento di capitale pari ad €2,4 milioni.

Contestualmente, l’Istante ha previsto un piano di incentivazione  (il “Piano”) destinato a talune figure dirigenziali. Il Piano prevede l’attribuzione di azioni di categoria B (le “Azioni”), prive di diritti amministrativi, ma dotate di diritti patrimoniali rafforzati (c.d. carried interest), subordinati al verificarsi di un trigger event (i.e. change of control/cessione dell’intera azienda) ed al conseguimento da parte dei soci ordinari di un ritorno minimo (c.d. hurdle rate minimo), calcolato sul capitale investito post-ricapitalizzazione (i.e. €2,4 milioni).

La Società chiede se il Piano soddisfi i requisiti di cui all’art. 60, co. 1, del D.L. n. 50/2017 ai fini della qualificazione fiscale dei redditi derivanti dalle Azioni quali redditi di natura finanziaria.

IL CHIARIMENTO FORNITO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrare (l’“AdE”), nel caso prospettato dall’Istante, si è espressa sulla sussistenza delle condizioni necessarie, anche alla luce dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 25/E/2017.

In particolare, l’AdE ha fornito la propria lettura, contestualizzata al caso rappresentato dall’Istante, rispetto al requisito di cui alla lett. b) del citato art. 60, co. 1, del D.L. 50/2017, alla luce del quale il diritto ai proventi derivanti dalle azioni con diritti patrimoniali rafforzati risulta postergato rispetto alla percezione, da parte di tutti gli altri soci o partecipanti, del capitale investito e dellhurdle rate minimo (c.d. postergazione dell’extra rendimento).

Conformemente alla soluzione interpretativa fornita dalla Società, l’AdE conclude che, nelle ipotesi di riduzione ovvero annullamento del capitale sociale e successiva ricostituzione dello stesso, l’investimento da considerare ai fini del calcolo dell’hurdle rate minimo è rappresentato dall’apporto dei soci post-ricapitalizzazione (i.e. €2,4 milioni).

Pertanto, verificati anche i requisiti di cui alle lettere a) e c) della summenzionata norma, l’AdE conferma la natura di redditi finanziari degli eventuali utili e capital gain derivanti dalle Azioni.

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