IL CASO

La società Alfa S.p.A. propone ricorso per Cassazione contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittima la ripresa concernente l’indetraibilità dell’IVA erroneamente esposta su note di variazione nella misura del 20% anziché nella misura del 4%.

LA DISPOSIZIONE ANALIZZATA

Ai sensi dell’art. 6, c. 6, D. Lgs. n. 471/1997, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con una sanzione compresa tra euro 250 ed euro 10.000, fermo fermo restando il diritto dello stesso alla detrazione dell’IVA ai sensi degli artt. 19 ss., D.P.R. n. 633/1972.

I PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE DI CASSAZIONE

  • L’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta è limitato alla sola IVA dovuta (nel caso di specie, 4%) e non anche all’IVA in eccesso erroneamente esposta in fattura.
  • L’art. 6, c. 6, D. Lgs. n. 471/1997 riguarda esclusivamente il regime sanzionatorio applicabile all’ipotesi di indebita detrazione dell’IVA, in quanto addebitata in misura superiore a quella dovuta.
  • La maggiore IVA detratta dal cessionario o committente potrà essere richiesta al cedente o prestatore che ha emesso la fattura.
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