LA FATTISPECIE

L’istante dichiara di svolgere l’attività di miner con riferimento alla criptovaluta HNT, sulla blockchain Helium.

Helium è una rete di hotspot il cui scopo è garantire la connettività globale ad Internet a dispositivi IoT (Internet-of-Things), in cui è necessario che ogni hotspot “copra” una certa area geografica e che ogni blocco aggiunto alla blockchain sia corretto.

Ad ogni gruppo di 30 blocchi aggiunti alla blockchain viene associato un reward (in HNT). La società Helium Inc. non è però proprietaria della rete, ma è partner privilegiato dell’insieme di aziende e privati che forniscono i servizi di connettività.

L’Istante chiarisce, con riferimento alla propria attività, che:

  • il suo intervento è limitato all’installazione dei dispositivi hotspot ed alla loro eventuale manutenzione;
  • i reward (compensi) ricevuti dall’Istante sono “variabili ed eventuali”, esclusivamente a seguito della partecipazione, tramite i suoi hotspot, alle attività a servizio della rete e della blockchain;
  • svolge l’attività in totale autonomia;
  • essendo la rete degli hotspot peer-to-peer, tutti i dispositivi eseguono le medesime operazioni e non esiste alcun ordine gerarchico;
  • il committente non è determinabile: le aziende e i privati partecipano ad Helium installando dispostivi hotspot in maniera volontaria.

Con l’interpello in esame, l’istante chiede se l’operazione rientri nell’ambito di applicazione dell’IVA e quale sia il «momento impositivo» ai fini delle imposte sui redditi.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate afferma che l’Istante non sembra inserito in un rapporto giuridico con la rete (Helium), né tantomeno è soggetto a una specifica regolamentazione per poter accedere al sistema e svolgere la propria attività. Pertanto, non potendo identificare l’esistenza di un servizio personalizzato nei confronti di uno specifico beneficiario, l’operazione è da ritenersi fuori campo IVA in quanto connotato dall’assenza di un legame sinallagmatico.

Ai sensi dell’art. 109 del TUIR, la remunerazione in oggetto concorre alla formazione della base imponibile nel periodo di imposta in cui i servizi possono ritenersi conclusi.

Per le criptovalute detenute al termine di ciascun periodo d’imposta, si considera realizzata la differenza tra il valore fiscale iniziale e quello rilevato alla data di chiusura di ciascun periodo d’imposta, ex art. 110 del TUIR.

Ai fini IRAP, le remunerazioni in oggetto concorrono alla formazione del reddito, rappresentando ricavi inerenti l’attività caratteristica del soggetto con il conseguente transito nelle voci rilevanti ai fini IRAP. Viceversa, non sono incluse nel calcolo della base imponibile le oscillazioni di valore delle criptovalute, solo nella misura in cui non transitano da voci rilevati ai fini IRAP ovvero in assenza dei presupposti per l’applicazione del principio di correlazione.

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