Premessa

L’art. 19 del D.L. 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta 2021, una serie di potenziamenti all’ACE.

Rispetto all’ACE “ordinaria”, per le variazioni in aumento di patrimonio netto rilevanti ai fini dell’agevolazione, effettuate nel 2021, è stato previsto:

  • un aumento del coefficiente di remunerazione dall’1,3% al 15%;
  • la possibilità di fruire dell’agevolazione, in alternativa ad una deduzione sul reddito IRES, nella forma di un credito d’imposta che può essere:
    • utilizzato in compensazione in F24;
    • richiesto a rimborso;
    • ceduto a terzi (con facoltà di successiva ulteriore cessione del credito ad altri soggetti).

L’opzione per la fruizione della Super ACE 2021 nella forma del credito d’imposta deve essere esercitata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposita comunicazione; con il provvedimento 17.9.2021 n. 238235 (il “Provvedimento”), l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

Determinazione del credito d’imposta

Ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del Decreto Sostegni-bis, il credito d’imposta spettante a titolo di Super ACE 2021 si determina applicando, agli incrementi rilevanti, il coefficiente di remunerazione del 15% e, per i soggetti IRES, l’aliquota del 24%.

Ai fini della Super ACE 2021, gli incrementi di patrimonio netto rilevano:

  • a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento del conferimento o di rinuncia al credito;
  • senza tener conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio;
  • nel limite di 5.000.000 di euro (la quota eccedente il limite rileva secondo le regole ordinarie);
  • a condizione che la variazione da cui è derivato il diritto a beneficiare dell’agevolazione permanga fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Comunicazione del credito d’imposta

Il Provvedimento ha previsto la possibilità di trasmettere il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE, esclusivamente in via telematica, a decorrere dal 20 novembre 2020 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe, il 30 novembre 2022 per i soggetti con esercizio sociale coincidente all’anno solare).

Entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta. Nel caso in cui il contribuente invii la comunicazione il 20 novembre, se la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate dovesse pervenire nel termine massimo di 30 giorni, l’utilizzo del credito sarà possibile solamente a decorrere dal 20 dicembre 2021.

Nella comunicazione occorre indicare la natura del contribuente e l’ammontare della variazione in aumento del patrimonio netto, del rendimento nozionale e del relativo credito d’imposta; qualora il credito d’imposta ecceda 150.000 euro, occorrono fornire nell’apposita sezione della comunicazione le attestazioni antimafia.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. In alternativa, il credito può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo di 700.000 euro di compensazione dei crediti di imposta) e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Ai fini della cessione del credito d’imposta, la comunicazione:

  • avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • può avvenire a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente.

Il cessionario del credito è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate; dopo l’accettazione, il credito è utilizzabile alle stesse condizioni e modalità applicabili al cedente, con facoltà di cessione ulteriore ad altri soggetti.

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