IL CASO

La recente sentenza della Corte di Giustizia (15 aprile 2021, C-935/19) offre interessanti chiarimenti in materia di sanzioni IVA.
In particolare, nel caso affrontato dalla Corte UE, il cedente aveva applicato l’IVA su una cessione immobiliare esente e le parti dell’operazione non avevano presentato una dichiarazione di rinuncia a tale esenzione.
In seguito ad un contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, il cessionario che, medio tempore aveva detratto l’IVA, aveva rettificato la dichiarazione. Ciò nonostante, veniva applicata una sanzione pari al 20% dell’importo del rimborso IVA richiesto indebitamente, in quanto indicato in misura maggiore rispetto al dovuto.

I PRINCIPI DELINEATI NELLA PRONUNCIA

La Corte di Giustizia ha statuito che, ai sensi dell’art. 273 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare misure al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare le evasioni, purchè ciò avvenga nel rispetto del principio comunitario di proporzionalità.
In particolare, il diritto comunitario osta a una norma nazionale che, in conseguenza dell’erronea detrazione dell’IVA a fronte di un’operazione esente, irroga una sanzione pari al 20% dell’importo del rimborso indebitamente richiesto «nei limiti in cui tale sanzione si applica indifferentemente a una situazione in cui l’irregolarità risulta da un errore di valutazione commesso dalle parti dell’operazione quanto alla natura imponibile di quest’ultima, che è caratterizzata dall’assenza di indizi di frode e di perdite di gettito fiscale per l’Erario, e a una situazione in cui non sussistano circostanze particolari di tal genere».

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