La Corte di Cassazione con le sentenze del 16 novembre 2021, nn. 34444 e 34445 ha riconosciuto che, all’interno del nostro ordinamento, sussiste una distinzione tra crediti “inesistenti” e “non spettanti”, ai fini dell’individuazione del termine decadenziale previsto per l’adozione dell’atto di recupero di crediti di imposta indebitamente compensati.

Come noto, sebbene tale distinzione sia espressamente tipizzata nel d.lgs. 471/1997 che, in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 158/2015, prevede un differente regime sanzionatorio nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti, in giurisprudenza era controverso se tale contrapposizione potesse operare anche ai fini dell’applicazione del termine decadenziale per l’adozione dell’atto di recupero di crediti di imposta.

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