LA QUESTIONE OGGETTO DELLA RISPOSTA

  • La risposta all’istanza di interpello n. 351 del 18 maggio 2021 riguarda il trattamento impositivo applicabile alle somme distribuite al beneficiario finale di un trust estero (il De Cuius), deceduto dopo il decesso del disponente ma prima della distribuzione.
  • Il patrimonio del trust in questione, istituito negli Stati Uniti d’America, si componeva di beni mobili (titoli e quote di fondi di investimento) collocati negli Stati Uniti.
  • A seguito del decesso del disponente e del beneficiario, il trustee aveva provveduto a trasferire una somma di denaro presso un conto corrente intestato al beneficiario finale in Italia – congelato in attesa della successione.

CHIARIMENTI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • il De Cuius, fino alla data del proprio decesso, si qualifica come beneficiario individuato del trust estero e titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale dei beni in trust;
  • le somme attribuite al De Cuius riferibili al reddito prodotto dal trust nel periodo compreso tra la morte del disponente e la morte del De Cuius costituiscono redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lettera g-sexies, TUIR, e andranno segnalate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi a cura delle eredi;
  • l’attribuzione dei beni al trust non è soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni per carenza del presupposto territoriale di cui all’art. 2, D. Lgs. n. 346/1990;
  • i beni attribuiti al De Cuius – e trasferiti per successione agli eredi – rientrano nel valore dell’asse ereditario degli eredi.
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