Fattispecie

L’istante è un lavoratore dipendente di una società svizzera ove ricopre un ruolo apicale e presta la propria attività risultando ivi iscritto al sistema previdenziale e soggetto a imposizione fiscale in Svizzera.

Per ragioni familiari l’istante ha continuato a qualificarsi fiscalmente residente in Italia dove ha sempre presentato la dichiarazione dei redditi, assoggettando ivi a tassazione i redditi ovunque prodotti in base alle retribuzioni convenzionali (art. 51, comma 8-bis Tuir).

Nel 2020, l’istante ha sottoscritto un accordo di risoluzione consensuale dal rapporto lavorativo con il proprio datore che prevede l’erogazione di una serie di competenze all’atto della cessazione, quali:

1.la quota di azioni assegnate in base al piano incentivante, maturate interamente in Svizzera;

2.l’ulteriore somma condizionata al rispetto di taluni obblighi contrattuali di non concorrenza per un periodo di 12 mesi.

 I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa che l’assegnazione delle azioni da parte del datore di lavoro al lavoratore è ricompresa nei redditi di lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 49 e 51 del TUIR e della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera) e sono pertanto imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente, salvo l’ipotesi in cui l’attività non venga svolta nell’altro Stato; in quest’ultimo caso la tassazione è concorrente. Osserva, inoltre, che durante il periodo di vesting l’istante ha svolto in Svizzera l’attività di lavoro in qualità di residente in Italia, assoggettando la relativa retribuzione a tassazione in Italia ai sensi dell’art. 51 co. 8-bis del TUIR. In tal senso, l’Agenzia ritiene che il valore delle azioni maturate nel periodo in cui era in corso il rapporto di lavoro, ricevute dal contribuente in esecuzione del piano incentivante al quale è stato ammesso, deve essere considerato incluso nella retribuzione convenzionale. Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia richiama il Commentario OCSE il quale chiarisce che, nonostante gli emolumenti corrisposti a fronte di un Patto di non concorrenza siano sempre connessi allo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, gli stessi non risultano, nella maggior parte dei casi, collegati direttamente a un’attività lavorativa svolta prima della cessazione del rapporto di impiego. Pertanto le somme corrisposte saranno soggette alla potestà impositiva dello Stato in cui il beneficiario degli emolumenti risulterà residente al momento della percezione degli stessi.

 

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