La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25131 del 16 settembre 2021, ha affermato la non elusività della cessione di partecipazioni sociali rivalutate da parte di tre soci persone fisiche nei confronti di una società costituita dai medesimi cedenti.

L’operazione sottoposta al vaglio della Suprema Corte consisteva, nello specifico, nella cessione di partecipazioni rivalutate ai sensi dell’art. 6 bis DL 355/2003 – effettuata da tre fratelli in favore di una società neocostituita, partecipata dai medesimi ed avente come oggetto sociale principale l’attività di holding di partecipazioni industriali. L’acquisto delle partecipazioni da parte della neocostituita società era finanziata dai cedenti tramite un finanziamento infruttifero concesso alla medesima, la cui restituzione sarebbe avvenuta tramite distribuzione di dividendi.

L’operazione era stata ritenuta elusiva dall’Agenzia delle Entrate in quanto sostanzialmente finalizzata ad ottenere la non tassazione dei dividendi che – per effetto dell’operazione realizzata – sarebbero stati incassati dalla società neocostituita e, dunque, esenti da imposizione per il 95%.

Nella pronuncia in esame, la Corte di Cassazione non ha dato rilevanza alla circolarità dell’operazione per valutarne l’eventuale elusività ma piuttosto ha attribuito maggiore rilevanza alle ragioni extra-fiscali sottostanti l’operazione (ovvero, la necessità di procedere ad una riorganizzazione aziendale che – anche in ottica futura e in considerazione della situazione personale dei cedenti, tutti coniugati con figli – consentisse una più agevole uscita dalla compagine sociale dei soci).

La presenza di apprezzabili ragioni extra-fiscali e l’assenza di un indebito risparmio d’imposta (avendo i contribuenti effettuato la rivalutazione delle partecipazioni sulla base di una specifica previsione normativa), ha portato i giudici ad escludere l’elusività dell’operazione.

I principi espressi dalla Corte di Cassazione si pongono in contrasto con quanto solitamente affermato dall’Agenzia delle Entrate, che – in presenza di operazioni “circolari” – tende a ravvisare profili di abusività (si vedano, ad esempio, il principio di diritto n. 20 del 23/7/2019 e la risposta ad istanza di interpello n. 341 del 23/8/2019).

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