LA FATTISPECIE

La Corte di Cassazione si esprime in merito all’applicazione del metodo TNMM  ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento applicati da una società italiana, appartenente ad un gruppo multinazionale operante nel settore energetico, in relazione alle operazioni di compravendita di gas naturale.

La transazione infragruppo di acquisto di gas veniva opportunamente testata dall’Agenzia delle Entrate mediante il metodo TNMM.

Il margine operativo del set di società comparabili individuato dall’Agenzia era pari all’1,39% mentre il margine operativo della tested party risultava essere pari allo 0,23%. L’Agenzia delle Entrate contestava, quindi, la deducibilità ai fini IRES ed IRAP dei costi derivanti dalle indicate operazioni infragruppo.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dalla contribuente, rinviando alla C.T.R., ritenendo le società utilizzate per il confronto non “comparabili” con la società accertata.

CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In relazione al metodo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la determinazione dei prezzi di trasferimento applicati alle operazioni infragruppo, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che le aziende considerate comparables per l’utilizzo del metodo del margine operativo netto delle transazioni (“Transactional Net Margin Method” cd. TNMM), non possedevano i requisiti richiesti, in relazione all’attività d’impresa svolta e all’indipendenza.

A parere della Corte, la CTR – nel respingere l’appello proposto dalla contribuente – ha omesso di esaminare le ragioni di inattendibilità dei comparables utilizzati dall’Agenzia delle Entrate. L’omesso esame dei fatti eccepiti dalla società contribuente per contrastare il set di comparables identificato dall’Agenzia delle Entrate ha, quindi, comportato il vizio del complessivo impianto argomentativo della sentenza impugnata.

La Suprema Corte, dopo un ampio excursus sui metodi di transfer pricing e sulle relative procedure di valutazione, ha sottolineato come sia indispensabile entrare nel merito di ogni singolo step della ricerca valutando l’idoneità sia dei criteri quantitativi che qualitativi che portano alla scelta del campione delle società da confrontare con la tested party.

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