LA FATTISPECIE

 Il meccanismo del realizzo controllato è disciplinato dal comma 2, dell’art. 177, del TUIR.
Tale meccanismo prevede che l’operazione avvenga in regime di neutralità fiscale (in luogo dunque del regime ordinario di tassazione di cui all’art. 9 del TUIR), a condizione che il valore di iscrizione della partecipazione conferita e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita.

A tal riguardo, quando la conferitaria non acquisisce il controllo di una società né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, il regime del realizzo controllato trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente,
le seguenti condizioni (art. 177, comma 2-bis del TUIR):

(i) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

(ii) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

L’istante si interroga in merito alla possibilità di usufruire del meccanismo del «realizzo controllato» laddove, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione del gruppo aziendale di famiglia, siano poste in essere alcune operazioni prodromiche (cessione e/o donazione di partecipazioni) finalizzate all’integrazione dei requisiti di cui al comma 2-bis.

In particolare, ci si interroga in merito alla possibilità     che l’Agenzia possa ravvisare in tale operatività i profili dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, nell’argomentare la propria risposta, richiama una precedente risposta ad interpello (la n. 429 del 2020) e stabilisce che il realizzo delle partecipazioni (cessioni) e le donazioni volte a rimuovere le cause ostative all’applicazione del regime di «realizzo controllato» non sono censurabili ai fini dell’abuso del diritto.

In particolare, affinché tale disposto possa trovare applicazione, le operazioni prodromiche devono consistere in:

1.cessioni a titolo oneroso, purché effettuate a valori di mercato e rappresentino reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate;

2.donazioni, purché i rapporti tra donante e donatario giustifichino l’animus donandi;

3.operazioni che, sia se valutate singolarmente che complessivamente, risultino parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentino, insieme al successivo conferimento, coerenti con le finalità riorganizzative prospettate.

Laddove siano rispettati tutti i predetti requisiti, il successivo scambio di partecipazioni con applicazione del regime di «realizzo controllato» non configura un’operazione abusiva ai fini fiscali in quanto non si realizza un indebito vantaggio fiscale.

Download Documento