• Con specifico riferimento ad un’operazione di scissione parziale, l’art. 173, comma 4, del TUIR prevede che la ripartizione tra la società scissa e le beneficiarie delle posizioni soggettive deve avvenire in proporzione alle rispettive quote del patrimonio netto contabile delle società post scissione.
  • La ripartizione è, invece, analitica nel caso di posizioni che sono specificamente connesse ad un determinato elemento dello stato patrimoniale della società ante scissione: in tale ipotesi tali posizioni devono seguire quello specifico elemento presso i rispettivi titolari.

Il caso:

  • la società Alfa aveva incorporato mediante fusione la società Gamma, ricevendo da quest’ultima perdite fiscali ed eccedenze ACE;
  • in relazione alla successiva operazione di scissione parziale proporzionale con beneficiaria di nuova costituzione, a cui verrà trasferito anche il ramo d’azienda Gamma, Alfa chiede di poter ricondurre dette posizioni soggettive fiscali specificatamente al ramo d’azienda che le aveva prodotte, i.e. Gamma.

L’Agenzia delle Entrate ha negato tale possibilità, affermando che le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono soggette al criterio di ripartizione proporzionale in sede di scissione, in quanto da considerarsi posizioni soggettive generiche e non imputabili, per natura, a specifici beni patrimoniali, poiché con la fusione è avvenuta la «confusione» di Alfa e Gamma.

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