LA FATTISPECIE

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ai profili di abusività ai fini delle imposte dirette di una riorganizzazione che ha portato ad uno scambio di asset tra due società (Alfa e Beta) senza alcuna modifica alla governance societaria.

Le operazioni realizzate nell’ambito di detta riorganizzazione possono essere così riassunte:

  • acquisto, da parte di Alfa, della partecipazione in Eta (NewCo) a cui è stato conferito il ramo d’azienda Theta;
  • cessione, da parte di Alfa in favore di Beta (controllata dalla stessa Alfa), della partecipazioni – con indebitamento di Beta nei confronti di Alfa;
  • scissione parziale e asimmetrica del ramo d’azienda Kappa da parte di Beta in favore di Alfa;
  • aumento del capitale di Beta sottoscritto da Alfa, mediante conversione in capitale di parte del credito vantato da Alfa nei confronti di Beta (credito sorto a seguito dell’indebitamento di Beta verso Alfa per l’acquisto della partecipazione in Eta);
  • fusione di Eta in Beta.

 RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la complessa serie di operazioni realizzate da Alfa e Beta aveva l’unico scopo di realizzare:

  • il trasferimento da parte di Alfa in favore di Beta della partecipazione in Eta;
  • il trasferimento da parte di Beta in favore di Alfa del ramo d’azienda Kappa.

A parere dell’Agenzia, Alfa e Beta avrebbero potuto raggiungere il medesimo risultato attraverso una permuta – operazione realizzativa che avrebbe generato una plusvalenza da assoggettare a tassazione, diversamente da quanto accadrebbe con la combinazione di operazioni prospettate dall’istante effettuate usufruendo della neutralità fiscale, evitando l’emersione di plusvalenze.

In assenza di effetti significativi diversi dal vantaggio fiscale (ovvero, l’azzeramento della tassazione della plusvalenza di cui all’art. 86, TUIR), l’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto integrata la fattispecie dell’abuso del diritto ai sensi dell’ art. 10-bis della legge n. 212/2000.

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