IL CASO

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha sollevato una questione di legittimità costituzionale del previgente art. 13 del DL n. 201 del 2011 in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 35, 47 e 53 della Costituzione nella parte in cui non prevedeva l’esenzione da IMU per l’immobile adibito ad abitazione principale, nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare fosse anagraficamente residente e dimorasse in un immobile situato in un diverso comune.

LA DISPOSIZIONE

L’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, prevede l’esenzione da IMU per l’abitazione principale e le relative pertinenze, chiarendo che è abitazione principale l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

CONCLUSIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del DL n. 201 del 2011 nella parte in cui stabilisce che per abitazione principale debba intendersi l’immobile in cui sia il possessore che il suo nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica o la dimora – dovendo invece qualificarsi come abitazione principale ai fini dell’esenzione quella in cui il possessore (e non anche il suo nucleo familiare).

Conseguentemente, è stata dichiarata altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della Legge n. 160/2019, che reca la disciplina IMU applicabile dal 1° gennaio 2020, con la stessa formulazione già prevista dal citato art. 13 in tema di esenzione da IMU per l’abitazione principale.

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