Con l’ordinanza del 3 marzo 2022, n. 7108, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul regime fiscale applicabile ai compensi erogati a sei società non residenti per le prestazioni di servizi rese nei confronti di una società italiana attiva nel settore della moda.

In particolare, nel caso in esame, una casa di moda residente in Italia, avendo acquisito tramite l’intermediazione di sei agenzie residenti nel Regno Unito le prestazioni di modelle, parrucchieri, stylist e truccatori non residenti per l’organizzazione di eventi, aveva corrisposto a tali agenzie sia i compensi per la fruizione di tali prestazioni sia le commissioni per la relativa intermediazione, senza assoggettarli a ritenuta, avendoli reputati non imponibili in Italia.

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